Il 21 Marzo 2023, presso l’Aula F. Miro del Tribunale di Taranto, si è tenuto l’incontro dal titolo “La riforma Cartabia nel processo penale: aspetti teorici e pratici”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Taranto con la Fondazione della Scuola Forense Jonica e la Camera Penale di Taranto.
Tra gli illustri relatori, si sono avvicendati il Dott. Benedetto Ruberto, Giudice della sezione Gip – Gup del Tribunale di Taranto, il Dott. Elio Cicinelli, Giudice della Prima sezione penale del Tribunale di Taranto e l’Avvocato Ciro Buccoliero, Avvocato penalista del Foro di Taranto.
Dopo i saluti introduttivi del Presidente del Consiglio dell’Ordine, Avvocato Gianleo Cigliola, del Presidente della Scuola Forense, Avvocato Mirella Casiello e del Presidente della Camera Penale di Taranto, Avvocato Vincenzo Vozza, hanno preso la parola i relatori.
Il Dott. Ruberto, GIP presso il Tribunale di Taranto, ha trattato le tematiche, oggetto della Riforma Cartabia, riguardanti la fase delle indagini preliminari, l’udienza preliminare e i riti alternativi.
Partendo dall’iscrizione del nome dell’indagato sul registro degli indagati, sono stati in seguito affrontati i temi della proroga delle indagini e delle notifiche.
In particolare il Dott. Ruberto si è poi soffermato sugli interventi della riforma sul tema dell’assenza dell’imputato, evidenziando come il legislatore abbia recepito l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte sui cosiddetti indici presuntivi sulla conoscenza da parte dello stesso dell’esistenza del procedimento penale a suo carico, imponendo fin dall’inizio del procedimento che l’indagato/imputato informi l’autorità giudiziaria dei luoghi ove vorrà ricevere l’atto di Vocatio in jus; qualora sia impossibile la notifica di questa tipologia di atto, e quindi non sia possibile celebrare il processo per incolpevole assenza dell’imputato o sua irreperibilità, il processo si interrompe con una sentenza di irreperibilità. A tal proposito è stato riformulato anche l’art. 159 c.p., in tema di prescrizione in caso di irreperibilità dell’imputato, applicabile per i reati commessi dopo il 19/10/2021.
Il Dott. Ruberto ha poi proseguito con le modifiche che hanno riguardato il rito abbreviato; la prima afferente l’abbreviato condizionato, con la modifica dell’art. 438, com. 5 c.p.p., secondo la quale una volta formulata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, il Giudice deve valutare l’ammissibilità di tale integrazione in base alla sua utilità ai fini della decisione. L’altra modifica, riguardante tale rito, è la possibilità di ottenere la riduzione di un sesto della pena dal giudice dell’esecuzione, qualora non sia proposta l’impugnazione.
Il Gip ha poi concluso la sua relazione, trattando due importanti interventi del legislatore: la prima riguardante la possibilità, in udienza preliminare, del controllo sull’indeterminatezza del capo d’imputazione, prevedendo che il nuovo capo d’imputazione sia poi notificato personalmente all’imputato assente, l’altra riguardante il Decreto Penale di Condanna.
In seguito è intervenuto il Dott. Cicinelli, Giudice del dibattimento del Tribunale di Taranto, che, ricollegandosi alle modifiche sul rito abbreviato, ha inteso subito trattare le ripercussioni della riforma di tale rito sul dibattimento e in particolare la possibilità di chiedere il rito abbreviato per i procedimenti in corso alla luce del fatto che la “Cartabia” ha introdotto la possibilità della riduzione di un sesto in caso di mancata impugnazione. Sul punto si sono già evidenziati, a seguito di ordinanze già emesse, due orientamenti diametralmente opposti: il primo, a cui aderiscono i Tribunali di Latina e Perugia, secondo cui la norma, avendo un indubbio carattere sostanziale dovrebbe essere applicata retroattivamente e ciò comporterebbe anche la rimessione in termini per l’imputato che non aveva richiesto il rito abbreviato. Secondo invece un diverso orientamento (Tribunale di Milano e Vasto), ciò non è possibile in quanto, se anche è vero che in base alla giurisprudenza sovranazionale le norme dell’abbreviato, incidendo sulla pena, hanno carattere sostanziale, ciò non vuol dire che tutte le norme riguardanti l’abbreviato assumano tale carattere, affermando che quelle riguardanti l’ammissione hanno carattere preminentemente processuale, per la quali vale il principio tempus regit actum e che quindi rileva il momento in cui è stata proposta la richiesta di rito abbreviato, applicandosi retroattivamente soltanto nei casi in cui era stata fatta tempestivamente la stessa richiesta.
Ha poi trattato le modifiche operate all’art. 550 c.p.p., che ha ampliato i casi di citazione diretta a giudizio, soffermandosi a tal proposito sulle questioni interpretative riguardanti l’art. 624-bis c.p., le nuove norme sulla calendarizzazione delle udienze, le modifiche all’art. 493 c.p.p., che prevede che le parti in sede di richieste istruttorie interloquiscano sull’ammissibilità delle prove richieste, le modifiche all’art. 501 c.p.p., riguardante l’esame dei periti, le modifiche agli artt. 519 e 520 c.p.p., per poi passare ad affrontare l’innovazione prevista con l’introduzione dell’udienza predibattimentale, disciplinata dai nuovi artt. 554-bis e ss. c.p.p.
Il Giudice del dibattimento si è soffermato a lungo sull’udienza predibattimentale, affrontando in modo preciso e puntuale ogni aspetto della disciplina del nuovo strumento processuale.
Ha poi proseguito con la trattazione delle “pene sostitutive”, l’unica novità animata da ragioni di carattere sostanziale e volendo superare l’approccio “carcerocentrico” della giustizia penale; il legislatore ha inteso ridisegnare il sistema delle sanzioni sostitutive, prendendo atto del fallimento dello stesso originato da due fattori: la concorrenza sia con la sospensione condizionale della pena sotto due profili che con le misure alternative alla detenzione.
Il legislatore ha cercato di risolvere tali sovrapposizioni applicative, riuscendoci per la sospensione condizionale della pena, essendo prevista la non sospendibilità delle pene sostitutive e cambiando la nozione di pene detentive brevi, in quanto in seguito alla riforma, tali pene sono applicate per reati con pena fino a quattro anni di reclusione, con sistema a piramide (la pena pecuniarie sostituirà la pena della reclusione fino a un anno, il lavoro di pubblica utilità per le pene fino a tre anni di reclusione e la semilibertà e detenzione domiciliare per le pene fino a quattro anni di reclusione.). Inoltre, è prevista espressamente, come condizione oggettiva di applicazione delle pene sostitutive, l’impossibilità per il Giudice di applicare la sospensione condizionale della pena o perché non ricorrono i limiti edittali o perché il condannato ha precedenti che ne rendono impossibile l’accesso al beneficio. Ha poi concluso il suo intervento in materia, trattando l’iter processuale del nuovo sistema di applicazione delle pene sostitutive, così come disciplinato dall’art. 545 bis c.p.p.
Il dott. Cicinelli ha poi terminato la propria relazione, trattando la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale a seguito del mutamento del giudice, così come disciplinato dal legislatore della riforma, dal nuovo comma 4 ter dell’art. 495 c.p.p. da leggere in combinato disposto con l’art. 510, com. 2 bis c.p.p., affrontando anche l’impatto nel nostro sistema processuale, della nota sentenza “Bajrami”.
A seguire, immediatamente dopo, è intervenuto l’Avv. Ciro Buccoliero, socio della Camera Penale di Taranto, la cui relazione ha avuto ad oggetto diversi temi riguardanti alcune criticità della riforma Cartabia rispetto all’applicazione pratica delle nuove disposizioni e che impattano sulla responsabilità del difensore.
Innanzitutto ha rilevato il tema della Procura speciale, che ora dovrà essere conferita sia per impugnare la sentenza di primo grado, sia per accettare la commutazione della pena della reclusione in pena sostitutiva, così come disciplinato dall’art. 545 bis c.p.p.; in particolare ha evidenziato alcune perplessità sul tema delle pene sostitutive (soprattutto rispetto al momento dell’accettazione dell’applicazione delle pene sostitutive, che, a parere del collega, il legislatore avrebbe potuto prevedere in seguito al deposito delle motivazioni, per permettere una valutazione completa della situazione processuale dell’imputato) e sulle modalità di conferimento della procura speciale rilasciata a tal fine, riferendo l’esistenza sul punto di un protocollo già redatto dal Tribunale di Milano e auspicando che anche presso il nostro Tribunale si provveda in tal senso.
Il Collega ha poi affrontato il tema della riduzione del sesto della pena in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in seguito a rito abbreviato e la possibilità di rimessione in termini per i processi in corso alla data di entrata in vigore della riforma in oggetto.
Dopo aver affrontato altri nodi applicativi per il difensore delle norme in materia di rito abbreviato, patteggiamento e appello, ha concluso il proprio pregiatissimo intervento argomentando sul ruolo del difensore all’interno dell’udienza predibattimentale, sulla discussione sull’ammissibilità della lista testi e sulla rinnovazione dell’istruttoria in dibattimento.