L’art. 581, comma 1°, ter c.p.p. tra abrogazione e successione della legge penale nel tempo – Il rispetto del principio di proporzionalità e di legalità e la rimessione alle Sezioni Unite con sentenza V° sezione della Corte di Cassazione n. 26458/2024 e ordinanza n. 890/2024

AVV. MARIA ANGELINI

Abstract:

La questione rimessa al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sulla “perdurante applicazione” della disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1° ter c.p.p., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, postula alcune riflessioni sulla successione della legge penale nel tempo e sulla mancanza di una disposizione transitoria preposta al passaggio da una normativa ad un’altra.

I contrasti sorti in ambito giurisprudenziale sulla materia di impugnazione sono stati diversi e hanno interessato anche la Giunta delle Unioni delle Camere Penali Italiane che, con la riforma del 9.08.2024, la Legge N. 144/2024 (cd. “Legge Nordio), si è vista trovare parziale accoglimento delle richieste prospettate negli incontri tenuti con il Ministro della Giustizia, sulla modifica apportata dalla riforma del 2022, in ordine al “deposito” della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell’atto vocativo, quale onere previsto, a pena di inammissibilità, dell’impugnazione presentata dall’imputato o dal proprio difensore.

Tuttavia, la modifica di legge apportata e di abrogazione della norma di cui all’art. 581, comma 1° ter, c.p.p., potrebbe generare ricadute applicative di diritto intertemporale e di stretta interpretazione letterale sulla corretta applicazione della norma in questione nei processi penali, allo stato, sub iudice, in ricordo della regola che governa il diritto processuale penale sul tempus regit actum, indispensabile all’applicazione della legge penale nel tempo, al pari di quella che deroga al differente diritto penale sostanziale.

Nella motivazione emessa dalla V^ Sezione della Suprema Corte di Cassazione, di cui all’Ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, è emerso un contrasto applicativo dell’art. 581, comma 1° ter, c.p.p. nella parte in cui è risultato controverso se, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, è necessario: a) una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, da effettuarsi con l’atto di impugnazione; b) il richiamo e/o l’allegazione all’impugnazione di una precedente elezione o dichiarazione; c) la presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, non occorrendo né il deposito, né il richiamo alla stessa, poiché la norma si applica solo se l’imputato non ha eletto domicilio nel corso del procedimento.

Si è dinanzi al necessario contemperamento e bilanciamento di diritti – diritto all’impugnazione/diritto di difesa, da un lato e diritto alla celebrazione di un regolare e celere processo, dall’altra -, che ha una unica modalità di notificazione del decreto di citazione a giudizio, ex art. 601 c.p.p., che ha dato vita, però, ad un indirizzo in contrasto con quello maggioritario.

Alla luce dei differenti orientamenti avuti in materia, i Giudici di Legittimità hanno rimesso la questione alle Sezioni Unite, per l’esistenza di un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità, sulla disposizione in esame, ex art. 618, comma 1°, c.p.p. e precisamente: “Se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell’atto di impugnazione od allegata al medesimo” e “Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell’impugnazione.

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